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Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che
nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei
dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti
e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato
da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
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